Le polizze assicurative destinate ad essere stipulate dai condòmini sono quelle che tutelano i proprietari o gli affittuari degli immobili dai possibili danni alle strutture del fabbricato assicurato oppure agli immobili confinanti o a terze persone. |
Si tratta delle polizze globali fabbricati, delle coperture assicurative che generalmente vengono sottoscritte dall’amministratore condominiale anche senza chiedere il parere favorevole dei condòmini riuniti in assemblea, così come ribadito anche dalla Corte di Cassazione. L’assicurazione può essere quindi stipulata nell’interesse dei condòmini, i quali sono tutelati contro i pericoli che possono riguardare le singole abitazioni e gli spazi condominiali comuni.
L’utilità e l’opportunità di una polizza globale fabbricati vengono confermate dal fatto che si tratta di uno strumento che garantisce gli inquilini contro le richieste di risarcimento per i danni subiti dai vicini o da terze persone. Infatti, spesso può accadere che rotture o danneggiamenti alla struttura condominiale possano lesionare le abitazioni confinanti o generare degli infortuni a danno anche di persone che non risiedono all’interno del condominio assicurato.
Le compagnie assicuratrici forniscono altresì un’estensione della copertura assicurativa prevedendo la possibilità di inserire nel contratto la garanzia “ricerca guasti”, con la quale si ottiene un risarcimento per le spese necessarie all’individuazione alla fonte del danno, con la limitazione, però, che il guasto abbia danneggiato soltanto altri fabbricati o terze persone. Si tratta di una possibilità di indennizzo per i danni previsti come rimborsabili all’interno della responsabilità civile.
La denuncia del sinistro deve essere presentata da chi ha stipulato la polizza, cioè dall’amministratore entro un periodo stabilito dalle condizioni contrattuali (solitamente entro 3 o 5 giorni dall’evento). Questo fa sì che qualunque danno subito dai condòmini alle proprie abitazioni debba essere comunicato al più presto all’amministratore, il quale poi dovrà constatare l’effettivo danno e inoltrare entro poco tempo la richiesta di risarcimento.
A dimostrazione dell’effettivo risarcimento liquidato dalla Compagnia, l’amministratore viene in possesso di un documento denominato quietanza, che lo stesso amministratore deve far firmare dal condomino o dai condòmini danneggiati, oppure dal terzo danneggiato, prima di consegnare la somma di denaro. Una volta firmata la quietanza, nessun danneggiato potrà più richiedere altri indennizzi per quanto subìto e l’amministratore dovrà a sua volta firmare questo documento in quanto rappresenta la persona intestataria della polizza.